Lo statuto - Gruppo Alpini Roncegno

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Lo statuto

Gli Alpini


ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI


STATUTO


Modificato all’articolo 2 a seguito di delibera dell’Assemblea Nazionale dei Delegati del 30/05/2004. Abroga e
sostituisce lo Statuto edizione precedente.
MILANO - VIA MARSALA, 9


COSTITUZIONE


Art. 1 - L’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) fondata nel 1919, ha sede in Milano, Via Marsala 9, ed è costituita
tra coloro che hanno appartenuto od appartengono alle Truppe Alpine: alpini, artiglieri da montagna, genieri,
trasmettitori, paracadutisti, militari dei Servizi in organico alle Truppe Alpine, i quali, nel presente Statuto, vengono tutti indicati con il nome generico di "Alpini".


SCOPI


Art. 2 - Associazione apartitica, l’Associazione Nazionale Alpini si propone di:
a) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta;
b) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall’adempimento del
comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l’assistenza;
c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi;
d) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell’ambiente naturale, anche ai fini
della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;
e) promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia e
all’estero, nel rispetto prioritario dell’identità associativa e della autonomia decisionale.
Per il conseguimento degli scopi associativi l'Associazione Nazionale Alpini, che non ha scopo di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.


EMBLEMI E DISTINTIVO


Art. 3 - L'emblema ufficiale dell'Associazione è il Labaro, conforme al modello di cui all'allegato 1.
L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto, rispettivamente conformi ai
modelli di cui agli allegati n. 2 e 3.
Il distintivo ufficiale per i soci dell'Associazione è quello conforme al modello di cui all'allegato n.4.


ASSOCIATI


Art. 4 - Possono far parte dell'Associazione coloro che hanno prestato servizio per almeno due mesi in reparti alpini e coloro che non avendo potuto, per cause di forza maggiore, prestarvi servizio per tale periodo di tempo, hanno
conseguito una ricompensa al valore, oppure il riconoscimento di ferita od invalidità per causa di servizio.
La qualifica di Fondatori spetta ai Soci iscritti alla Associazione nel 1919; la qualifica di Vitalizi è conservata soltanto a quei soci che l'hanno conseguita entro l'anno 1972. Tutti i soci hanno eguali doveri e diritti.
Art. 5 - Tutti i soci sono inquadrati nelle Sezioni o direttamente o tramite i Gruppi da esse dipendenti. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo sezionale su parere della Giunta di Scrutinio.
Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al Consiglio direttivonazionale.
Solo i soci hanno diritto di accedere alle cariche sociali.
Art. 6 - È istituito un Albo d'onore dei soci perpetui nel quale, con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, potranno essere iscritti i Reparti alpini, gli Alpini decorati dell'Ordine militare d'Italia, gli Alpini decorati di medaglia d'oro al valore e gli Alpini deceduti degni di particolare onore.
Art. 7 - È istituito un Albo speciale dei benemeriti della Associazione nel quale, con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, potranno essere iscritti, anche su proposta delle Sezioni, Enti o persone che abbiano reso servizi di particolare importanza alla Associazione, favorendone il prestigio sia con la loro collaborazione, sia con contributi di alto valore o significato.
Art. 8 - I soci hanno diritto di:
- fregiarsi del distintivo sociale;
- portare il cappello alpino in occasione di raduni sociali,
- partecipare alle Assemblee di Gruppo e della Sezione cui appartengono, in conformità al presente Statuto ed ai regolamenti sezionali,
- frequentare i locali sociali a norma dei relativi regolamenti;
- fruire in generale di tutti i vantaggi assicurati daIl'A.N.A. e dei servizi da essa organizzati;
- ricevere le pubblicazioni dell'A.N.A. alle condizioni stabilite dal Consiglio direttivo nazionale.
Art. 8 bis - Cariche elettive politico-amministrative e cariche associative (Presidente nazionale, Consigliere nazionale e Presidente sezionale) sono incompatibili.
La candidatura a cariche politico-amministrative comporta, per il socio che riveste cariche associative di cui sopra, la contestuale decadenza dalla carica rivestita.
Il socio che ricopre cariche politico-amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potere candidarsi alle cariche associative di cui al 1° comma.
Norma transitoria
Al socio che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 8 bis, ricopra cariche politico-amministrative e cariche associative, si applicano le disposizioni previste dal 2° comma del citato articolo alla prima scadenza di una delle due cariche incompatibili."
Art. 9 - La qualità di socio cessa:
- per volontaria rinuncia presentata alla Sezione od al Gruppo a termini del regolamento sezionale;
- per mancato pagamento di una annualità della quota sociale di cui alI'art. 39 del presente Statuto;
- per radiazione deliberata a norma del successivo articolo 36 lettera c.


ORGANI SOCIALI NAZIONALI


Art. 10 - Gli organi nazionali sono:
a) L'Assemblea nazionale dei Delegati;
b) il Presidente nazionale;
c) il Consiglio direttivo nazionale (C.D.N.);
d) il Collegio dei Revisori dei conti.


ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI


Art. 11 - L'Assemblea nazionale dei Delegati è l'organo sovrano della Associazione, ne rappresenta i soci e statuisce su tutto quanto viene demandato alle sue decisioni a norma di Statuto.
Essa è convocata dal C.D.N. e deve essere tenuta, di norma, in Milano, nei mesi di aprile o maggio di ogni anno.
Potrà inoltre essere convocata in qualsiasi località nel corso dell'anno sociale qualora il Consiglio direttivo nazionale ne ravvisi la necessità.
L'avviso di convocazione, con ordine del giorno, dovrà essere in ogni caso diramato almeno novanta giorni prima del giorno dell'Assemblea.
Art. 12 - Il Consiglio direttivo nazionale, qualora ne riceva da almeno un quinto dei Delegati richiesta scritta, con indicazione specifica degli argomenti da porre all'ordine del giorno, deve convocare l'Assemblea nazionale dei Delegati entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
Qualora entro tale termine la convocazione non sia effettuata, l'Assemblea potrà essere convocata dai Delegati richiedenti entro altri 60 giorni.
Art. 13 - Le Assemblee nazionali dei Delegati, tranne che per i casi previsti dal presente Statuto e per la nomina del Presidente nazionale, per la quale occorre la maggioranza assoluta, deliberano a maggioranza relativa di voti.
Esse sono valide in prima convocazione qualora il numero dei Delegati presenti o rappresentati raggiunga almeno la metà dei Delegati in carica, ed in seconda convocazione, da tenersi trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei Delegati presenti o rappresentati.
L'Assemblea elegge il proprio Presidente e su proposta di esso il Segretario e 3 Scrutatori.
Art. 14 - Ogni Sezione ha diritto di far partecipare alle Assemblee un Delegato ogni 500 soci o frazione superiore ai 250 soci in regola con il pagamento della quota sociale, alla chiusura del tesseramento dell'anno precedente.
Le Sezioni che non raggiungono i 500 soci hanno comunque diritto ad un Delegato.
Non possono essere nominati Delegati all'Assemblea nazionale i membri del Consiglio direttivo nazionale e i Revisori dei conti.
Il Presidente sezionale, purché non ricada nell'esclusione di cui sopra, copre di diritto uno dei posti di Delegati spettanti alla Sezione.
Egli potrà farsi rappresentare all'Assemblea, mediante delega scritta, da un altro Delegato della Sezione e, nel caso che egli sia il solo Delegato di essa, da un componente il Consiglio direttivo sezionale od altrimenti da un socio della Sezione dal Consiglio stesso designato.
Gli altri Delegati sono eletti tra i soci della Sezione nelle Assemblee sezionali e durano in carica un anno.
Nell'Assemblea ciascun Delegato ha diritto ad un voto.
Ogni Delegato può rappresentare altri cinque Delegati della propria Sezione mediante delega scritta.
Art. 15 - L'Assemblea nazionale annuale dei Delegati si occupa dei seguenti argomenti che debbono venire preventivamente indicati nell'ordine del giorno:
a) relazione morale dell'Associazione;
b) bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
c) proposte del Consiglio direttivo nazionale;
d) eventuali proposte specificate per iscritto da almeno un decimo dei Delegati in carica e almeno sessanta giorni prima della Assemblea annuale;
e) ricorsi contro provvedimenti disciplinari di cui all'ultimo capoverso dell'art. 37.
f) elezione del Presidente nazionale, degli altri componenti del Consiglio direttivo nazionale e dei Revisori dei conti.
È vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea nazionale dei Delegati;
sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.


CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE


Art. 16 - Il Consiglio direttivo nazionale detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, vigila sulle attività delle Sezioni; propone, attua e regola le manifestazioni a carattere nazionale e provvede al normale funzionamento della Associazione, conferendo gli opportuni incarichi.
Esso ha sede in Milano ed è composto dal Presidente nazionale e da 24 Consiglieri nazionali.
Il Presidente nazionale dura in carica un triennio, ed è rieleggibile.
I 24 Consiglieri nazionali durano in carica un triennio, salvo rinnovamento rispettivamente per un terzo ogni anno.
(I primi due anni del triennio per estrazione a sorte, in seguito per anzianità di nomina).
Essi sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.
Qualora un Consigliere nazionale cessi, prima di aver compiuto il triennio, dalle sue funzioni, il nuovo eletto, alla prima Assemblea successiva, a coprire il posto rimasto vacante, prende la anzianità del sostituito.
I Consiglieri nazionali che saranno assenti a 3 riunioni consecutive del Consiglio potranno essere considerati rinunciatari al proprio mandato.
Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente nazionale cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri nazionali si riduca a meno di dodici, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea dei Delegati perché provveda, nel primo caso, alla elezione di un nuovo Presidente, e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo Consiglio direttivo nazionale.
Art. 17 - il Consiglio direttivo nazionale nomina annualmente, tra i suoi componenti:
- tre Vice Presidenti nazionali;
- il segretario del Consiglio;
- il Tesoriere dell'Associazione.
Il Consiglio direttivo nazionale:
- può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento dell'Associazione, ad un Comitato di Presidenza composto dal Presidente, dai tre Vice Presidenti, dal Segretario del Consiglio e dal Tesoriere;
- può assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del Consiglio ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.
Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione e cioè del PresidenteNazionale o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente Nazionale più anziano presente.


COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei conti ha per compito la vigilanza continua della gestione economica-finanziaria dell'Associazione e deve accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione alla Assemblea nazionale dei Delegati, esprimendo il proprio parere in merito.
I Revisori dei conti sono eletti in numero di cinque membri effettivi, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, per due sole volte consecutive; essi costituiscono il Collegio dei Revisori dei conti e nominano al proprio interno il Presidente del Collegio stesso.
Devono inoltre essere eletti dall'Assemblea nazionale dei Delegati due Revisori supplenti, che restano in carica per un triennio e sono a detta carica rieleggibili.
Qualora, per qualsiasi motivo, un Revisore effettivo cessi dalle sue funzioni subentrano i Supplenti in ordine decrescente d'età e restano in carica fino alla prossima Assemblea nazionale dei Delegati, la quale deve provvedere alla integrazione del Collegio, nominando i Revisori effettivi e supplenti.
I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
Se con i Revisori supplenti il Collegio non è composto di almeno tre membri, deve convocarsi l'Assemblea nazionale dei Delegati perché provveda come al comma precedente.
I Revisori effettivi assistono alle sedute del Consiglio direttivo nazionale.
Il Collegio dei Revisori dei conti opera anche attraverso i propri singoli membri e si riunisce almeno ogni trimestre.
Il Revisore dei conti che, senza giustificato motivo, non partecipi per due volte consecutive alle sedute del Collegio, decade dalla carica.


RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE


Art. 19 - Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente nazionale a ciò designato dal
Consiglio direttivo nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione.



SEZIONI E GRUPPI


Art. 20 - Base del funzionamento sociale è la Sezione, la quale nell'ambito della propria circoscrizione, approvata dal Consiglio direttivo nazionale, realizza direttamente ed attraverso i Gruppi dipendenti, la vita della Associazione nelle sue varie manifestazioni.
Art. 21 – La Sezione si può costituire, previa autorizzazione del Consiglio direttivo nazionale, in ogni Comune dove risiedano almeno 500 Alpini, che siano già socidell'A.N.A. o che, avendone i requisiti, abbiano fatto domanda per diventarlo.
In deroga al comma precedente, il Consiglio direttivo nazionale potrà eccezionalmente, per situazioni ambientali particolari, consentire la costituzione di una Sezione in Comuni ove risiedono almeno 250 soci purché, con altri soci residenti in zone limitrofe, raggiungano un numero complessivo di 1000 soci.
In ogni Comune tuttavia non si può costituire più di una Sezione.
Nulla è variato nei riguardi delle Sezioni già in passato costituite.
I nuclei di Alpini residenti all'estero, quando riuniscano almeno 20 soci, possono eccezionalmente essere autorizzati a costituirsi in Sezione.
Art. 22 - Il Consiglio direttivo nazionale può sciogliere una Sezione quando il numero dei suoi soci si riduca per oltre un anno al 50% del minimo stabilito all'articolo precedente.
Art. 23 - Gli organi sociali della Sezione
a) l'Assemblea dei soci o dei Delegati della Sezione;
b) il Presidente della Sezione;
c) il Consiglio direttivo sezionale;
d) la Giunta di Scrutinio per l'esame delle domande di ammissione a socio;
e) il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 24 - Le Sezioni devono disciplinare l'elezione alle cariche sociali ed il funzionamento proprio e dei Gruppi dipendenti con un regolamento sezionale che dovrà essere approvato dal Consiglio direttivo nazionale.
Art. 25 - Le Sezioni dovranno comunicare ogni anno entro il 31 marzo al Consiglio direttivo nazionale:
- la relazione morale e finanziaria approvata dalla Assemblea sezionale;
- il numero dei soci alla chiusura del tesseramento dell'anno precedente;
- le cariche sociali sezionali;
- le sedi ed i recapiti dei Gruppi dipendenti;
- i nomi dei Delegati alla Assemblea nazionale.
Art. 26 - L'attività delle Sezioni è soggetta alla vigilanza del Consiglio direttivo nazionale il quale in caso di violazione delle norme dello Statuto potrà sciogliere il Consiglio direttivo sezionale e nominare in provvisoria sostituzione un Commissario determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui dovrà esaurire il suo mandato.
Art. 27 - In qualsiasi località nella quale risiedono almeno dieci Alpini che siano già soci dell'A.N.A. o che, possedendo i requisiti, abbiano fatto domanda di appartenervi, essi possono costituirsi in Gruppo previa autorizzazione del Consiglio direttivo della Sezione da cui dovranno dipendere e che li assisterà per promuoverne l'attività e l'efficienza.
I Gruppi costituiti nel territorio di un Comune, sede di Sezione, dipendono da essa; se costituiti in un altro Comune dipendono, di regola, dalla Sezione più vicina, salvo diverse disposizioni del Consiglio direttivo nazionale.
In uno stesso Comune non possono coesistere Gruppi appartenenti a Sezioni diverse.
I soci del Gruppo sono considerati a tutti gli effetti come appartenenti alla Sezione dalla quale il Gruppo dipende.
Art. 28 - Gli organi sociali del Gruppo sono:
a) l'Assemblea dei soci del Gruppo;
b) il Capo Gruppo,
c) l'eventuale Consiglio di Gruppo.
Il Capo Gruppo e i membri dell'eventuale Consiglio di Gruppo sono eletti dall'Assemblea dei soci del Gruppo.
Per l'ammissione dei soci funzionerà la Giunta di Scrutinio della Sezione da cui il Gruppo dipende.
Art. 29 - I Gruppi dovranno comunicare ogni anno al Consiglio direttivo sezionale la relazione morale e finanziaria approvata in Assemblea dai soci; le cariche del Gruppo, la situazione numerica dei soci ed i nomi degli eventuali Delegati alle Assemblee sezionali.
Art. 30 - L'attività dei Gruppi è soggetta al controllo del Consiglio direttivo sezionale che potrà esonerare dall'incarico
il Capo Gruppo e gli altri eventuali dirigenti nominando in loro provvisoria sostituzione un Commissariodeterminandone i compiti e stabilendo il termine entro cui dovrà esaurire il suo mandato.


ASSEMBLEE SEZIONALI


Art. 31 - Il Consiglio direttivo sezionale deve convocare, con le modalità e nei limiti di tempo previsti dal proprio regolamento, almeno una volta all'anno, entro il 15 marzo, l'Assemblea dei Soci.
Dovrà, inoltre, convocarla quando ne sia stata fatta richiesta per iscritto - con indicazione degli argomenti specifici da trattare - da almeno un quinto dei soci o da un numero di Delegati di cui al successivo art. 32 che rappresenti la stessa aliquota dei soci.
In tale caso l'Assemblea dovrà essere tenuta entro sessanta giorni dalla richiesta. Se entro tale termine non fosse effettuata l'Assemblea questa dovrà essere convocata entro altri 60 giorni dal Consiglio direttivo nazionale su richiesta degli interessati.
In tutti i casi l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e saranno nulle le deliberazioni su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.
Art. 32 - Tutti i soci hanno diritto di intervenire personalmente alla Assemblea. Possono farsi rappresentare mediante mandato scritto da un altro socio della Sezione ma ciascun socio non potrà rappresentare più di altri cinque soci.
Qualora, a causa dell'alto numero di iscritti o per ragioni di distanza, sia difficoltosa l'affluenza plenaria dei soci alle Assemblee sezionali, i regolamenti sezionali potranno eccezionalmente anche stabilire che tali Assemblee avvengano invece a mezzo Delegati, nominati annualmente nelle Assemblee di Gruppo.
In questo caso:
- i Delegati dovranno essere eletti in ragione di un numero di soci che non potrà essere inferiore a dieci né superiore a venticinque;
- ciascun Delegato non potrà rappresentare più di altri due Delegati;
- il Capo Gruppo occupa di diritto uno dei posti di Delegato spettanti al Gruppo.
Art. 33 - Le Assemblee di Gruppo potranno essere convocate a cura del Capo Gruppo e del Consiglio di Gruppo od eventualmente dal Consiglio direttivo sezionale.
Tutti i soci del Gruppo hanno diritto di intervenire personalmente alla Assemblea. Possono farsi rappresentare mediante mandato scritto da un altro socio del Gruppo ma ciascun socio non potrà rappresentare più di altri quattro soci.


RAPPRESENTANZA DELLA SEZIONE


Art. 34 - Il Presidente della Sezione ne ha la rappresentanza e agisce in nome e per conto della stessa, per il conseguimento dei fini associativi.


DELEGAZIONE IN ROMA


Art. 35 - È istituita in Roma una Delegazione dell'Associazione.
Il Delegato è nominato ogni anno dal Consiglio direttivo nazionale che ne determina le funzioni nel regolamento.
Se il Delegato non fa parte del Consiglio direttivo nazionale può essere invitato dal C.D.N. a partecipare alle sedute con voto consultivo.


DISPOSIZIONI DISCIPLINARI


Art. 36 - I provvedimenti disciplinari applicabili agli associati sono:
a) il richiamo scritto, per fatti lievi;
b) la censura:
- dopo due richiami scritti all’associato nell’arco di un anno;
- per fatti che compromettano il regolare svolgimento della vita del Gruppo o della Sezione o, in generale,
dell’Associazione;
- per la volontaria e reiterata inosservanza delle norme statutarie e regolamentari.
c) La sospensione:
- dopo due censure inflitte all’associato nell’arco di tre anni;
- per fatti gravi che ledano la figura morale dell’associato;
- quando l’associato sia stato condannato, in via definitiva, per delitto non colposo che leda la figura morale dell’associato.
La sospensione è della durata da un minimo di un mese ad un massimo di un anno.
d) La radiazione:
- per continuata cattiva condotta morale;
- a seguito di condanna penale definitiva per delitto non colposo e ritenuta incompatibile con l’appartenenza all’Associazione.
Il provvedimento definitivo di radiazione dovrà essere comunicato a tutte le Sezioni.
Nel caso il provvedimento di sospensione o di radiazione venisse preso nei confronti di associato che rivesta la funzione di Capogruppo o di Presidente di Sezione l’organo erogante la sanzione potrà commissariare il Gruppo o la Sezione.
Art. 37 - I provvedimenti disciplinari applicabili ai Gruppi e alle Sezioni sono:
a) il richiamo scritto, inviato al Capogruppo o al Presidente di Sezione, per fatti lievi;
b) la censura:
- per fatti che compromettano il regolare svolgimento della vita associativa;
- per la volontaria e reiterata inosservanza delle norme statutarie o regolamentari;
c) il commissariamento o lo scioglimento:
- qualora la Sezione o il Gruppo non diano alcuna prova di vitalità;
- svolgano attività in contrasto o incompatibili con le norme o gli scopi statutari.


ORGANI DISCIPLINARI


Art. 37 bis - Gli Organi disciplinari sono:
a) in I grado
Il Consiglio Sezionale, integrato da un Consigliere Nazionale, per i procedimenti nei confronti dell’associato, del Capogruppo o del Gruppo.
Il Comitato di Presidenza Nazionale, integrato da due Consiglieri Nazionali e presieduto dal Vice Presidente Vicario, per i procedimenti nei confronti del Presidente di Sezione, del Consigliere di Sezione, della Sezione,
del Consigliere Nazionale.
b) in II grado
Il Comitato di Presidenza Nazionale, integrato da due Consiglieri Nazionali, avverso i provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio Sezionale. Il Consiglio DirettivoNazionale, presieduto dal Presidente Nazionale, con esclusione dei componenti il Comitato di Presidenza che hanno partecipato al giudizio di I grado, avverso provvedimenti disciplinari presi dal Comitato di Presidenza.


LEGITTIMAZIONE ATTIVA


Art. 37 ter - Qualsiasi associato può promuovere l’azione disciplinare.
L’azione in sede di appello può essere promossa sia da chi ha subito un provvedimento disciplinare, sia dall’associato che ha promosso l’azione in I grado.


OBBLIGATORIETA’ DELL’AZIONE DISCIPLINARE


Art. 38 - Gli organi preposti all’azione disciplinare hanno l’obbligo di promuovere l’azione e di istruirla.
A conclusione delle indagini preliminari l’Organo preposto all’azione disciplinare può:
a) procedere all’archiviazione, motivandola e dando comunicazione al denunciante e all’incolpato; avverso il provvedimento di archiviazione la parte denunciante può ricorrere al competente Organo disciplinare di II grado entro i termini di cui all’art. 36 del Regolamento;
b) decidere di promuovere l’azione disciplinare; in questo caso l’Organo Giudicante deve contestare all’incolpato i fatti e gli addebiti della denuncia ed invitarlo a presentare memorie difensive; l’incolpato ed il denunciante hanno diritto di essere sentiti personalmente, su loro richiesta o su iniziativa dell’Organo giudicante e farsi
assistere o difendere.
In ogni fase e grado del procedimento disciplinare nessuno può essere giudicato senza essere invitato a difendersi, a voce o con scritti difensivi.
La decisione, di assoluzione o di condanna, deve essere adeguatamente e sufficientemente motivata.


DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE


Art. 39 - L'A.N.A. consegue gli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto mediante l'opera e l'apporto dei propri iscritti, Sezioni, Gruppi e amici utilizzando i proventi derivanti dalle quote associative e dal proprio patrimonio sociale, nonché mediante acquisizione di eventuali contributi da parte dello Stato, Enti e privati.
La quota sociale sarà determinata dall'Assemblea nazionale dei Delegati con effetto per l'anno sociale successivo a quello del suo svolgimento.
Le Sezioni ed i Gruppi potranno, con deliberazione delle rispettive Assemblee, stabilire a carico dei propri soci il versamento di una quota supplementare a favore rispettivamente della Sezione e/o del Gruppo.
Le cariche sociali non sono retribuite.


ANNO SOCIALE


Art. 40 - L’anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.


GIORNALE SOCIALE


Art. 41 - Il giornale ufficiale dell'Associazione è "L'ALPINO", edito a Milano.
Il Consiglio direttivo nazionale nomina agli effetti di legge il Direttore responsabile e annualmente il Comitato di Direzione il cui Presidente deve far parte del Consiglio stesso.
Tale Comitato provvederà alla amministrazione e pubblicazione del giornale, secondo le direttive ricevute dal C.D.N.


ADUNATA NAZIONALE


Art. 42 - Ogni anno, in località, epoca e con programma da stabilirsi dal Consiglio direttivo nazionale, si terrà un Adunata Nazionale dei soci.


MODIFICAZIONI DELLO STATUTO


Art. 43 - Lo Statuto sociale potrà essere modificato dall'Assemblea nazionale dei Delegati soltanto con l'intervento, anche per delega, di almeno due terzi dei Delegati in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati in carica.


SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE


Art. 44 - Il Consiglio direttivo nazionale, qualora constati l'impossibilità di conseguire gli scopi sociali, convoca una Assemblea nazionale per proporre l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la conseguente destinazione del patrimonio sociale.
La relativa deliberazione dovrà essere approvata con il voto di almeno tre quarti dei Delegati in carica.


CLAUSOLA COMPROMISSORIA


Art. 45 - Ogni lite per ragioni di natura associativa tra i singoli soci, soci e Gruppo, soci e Sezione, che non rientri nella competenza disciplinare degli organi statutari, viene risolta e compromessa in Arbitri amichevoli compositori che costituiti in Collegio, decidono secondo equità e definitivamente, con lodo anche irrituale, perché così convenuto ed accettato.
Il Collegio Arbitrale è formato da tre Arbitri soci, due dei quali nominati dalle Parti in litigio, uno per ognuna, e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal C.D.N.


REGOLAMENTO


Art. 46 - La compilazione del regolamento per la esecuzione del presente Statuto è demandata al Consiglio direttivo nazionale che deve compilare entro il termine massimo di un anno dall'approvazione dello Statuto.






Gruppo Alpini di Roncegno – Piazza Achille De Giovanni 1- 38050 – Roncegno Terme – (Tn) P.IVA/C.F.90012350220

 
25/02/2023
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